Dal momento che lo sfratto per morosità rappresenta da sempre uno spauracchio per molti, ecco dopo quanti arretrati il proprietario di casa ti può cacciare. Si tratta di un tema molto delicato e vediamo che cosa sapere a riguardo.
Non sempre le persone riescono a mantenere gli accordi scritti, ancor di più quando si tratta di affitti. Le condizioni economiche delle persone, infatti, cambiano di continuo e le sorprese sono all’ordine del giorno. Sicuramente dal punto di vista sociale, ma anche economico. In tal senso, può capitare che delle persone si trovino, per svariati motivi che non possiamo stare qui ad illustrare una per una, nelle condizioni di non poter pagare l’affitto. Questo vuol dire, in maniera del tutto inevitabile e fisiologica, che ci si ritrova a fare i conti con il rischio di uno sfratto per morosità.
Si tratta della possibilità che ha il proprietario di casa per far valere i propri diritti e per cercare di mettere una pezza rispetto ad una emorragia economica legata al mancato pagamento del canone concordato. In tal senso, essendo un tema tanto delicato e sensibile, andiamo a vedere in maniera dettagliata in quale caso il proprietario può intraprendere per davvero la via dello sfratto per morosità e che cosa è importante sapere da questo punto di vista, al fine di avere un quadro definito dei propri diritti e dei propri doveri. Da una parte e dall’altra.
In molti, spesso, si chiedono a quali condizioni e dopo quanti affitti non pagati il proprietario di casa possa decidere di percorrere la via dello sfratto per morosità per far valere i propri diritti. In realtà, si tratta di un tema a proposito del quale non c’è chiarezza. L’inquilino, infatti, che non paga l’affitto può dover fare i conti con uno sfratto per morosità anche nel caso in cui ha saltato solo ed esclusivamente il pagamento di un canone. Si tratta, dunque, di una legge molto dura a riguardo, ma andiamo a vedere le condizioni che servono.
Basta, infatti, non pagare una sola mensilità ma bisogna aspettare che la scadenza concordata sia stata superata da almeno 20 giorni. In alternativa, nel caso di oneri accessori, un importo equivalente a due mensilità del canone stesso. Lo sfratto per morosità è disciplinato, da questo punto di vista, dall’art. 5 L. n. 392/78 (il cosiddetto equo canone) e dall’art. 658 cpc. Insomma, bisogna fare massima attenzione da questo punto di vista, dal momento che un solo mancato pagamento può portare a problemi non di poco conto.
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